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Nuove opportunita’ per difendersi dalle banche |
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La Corte di Cassazione ha statuito un altro importante principio a difesa del consumatore di fronte allo strapotere bancario. Dopo le ormai note decisioni che hanno dichiarato l’illegittimità dell’uso “negoziale” di applicare l’anatocismo (e cioè il calcolo degli interessi sugli interessi) sul saldo passivo dei conti correnti bancari, giunge un’altra importantissima sentenza che estende il divieto di cui all’art. 1283 cod. civ. anche alle rate scadute dei mutui. Con decisione 23 ottobre – 20 febbraio 2003, n. 2593, la Terza Sezione della Suprema Corte ha statuito che “nel contratto di mutuo la previsione di un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, configura violazione del divieto di anatocismo, non rinvenendosi l’esistenza di usi contrari risalenti a data anteriore al codice civile, che soli avrebbero potuto legittimare una deroga al suddetto divieto. Ne consegue che in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicché la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle rate scadute decorrono gli interessi sulla intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall’art. 1283 cod. civ.." . Tale statuizione apre nuovi scenari nelle aule di Tribunale, offrendosi importanti opportunità ai numerosi cittadini che rischiano la vendita all’asta del proprio immobile, pignorato dalla Banca a fronte del mancato puntuale pagamento delle rate di mutuo. E’ possibile, infatti, proporre opposizione all’esecuzione, con richiesta cautelare di sospensione della procedura, allo scopo di rideterminare, con opportuna Consulenza Tecnica Contabile disposta dal Giudice, il corretto calcolo del debito dovuto. |
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| Data pubblicazione:
martedì 7 febbraio 2006 |
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