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VITTORIA DI UN CONSUMATORE NEI CONFRONTI DELL'UFFICIO DEL REGISTRO !
VITTORIA DI UN CONSUMATORE NEI CONFRONTI DELL’UFFICIO DEL REGISTRO DI CASTELLAMMARE CHE E' STATO CONDANNATO A PAGARE LE SPESE PROCESSUALI !

L’Ufficio del Registro di Castellammare di Stabia, ora Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione n°....., aveva revocato i benefici fiscali concessi ad un consumatore dalla L.549/95, relativi all’acquisto della prima casa, per non aver lo stesso trasferito entro un anno la propria residenza nel Comune dove é sito l’immobile acquistato.
Il consumatore, da noi difeso, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, adducendo e provando che l’immobile acquistato era condotto in locazione ed, al fine di ottenerne la piena disponibilità, era perfino intervenuto nel procedimento di sfratto attivato dai precedenti proprietari. Faceva altresì rilevare che, durante la pendenza del procedimento, aveva chiesto il trasferimento della residenza nel Comune ove é sito l’immobile in oggetto, ma tale richiesta era stata rigettata e, pertanto, alcuna responsabilità poteva essergli attribuita in quanto la legge in esame non prevede alcun limite temporale entro il quale l’acquirente deve utilizzare a propria abitazione l’immobile acquistato, tenuto conto che la decadenza dai benefici si verifica al momento in cui l’acquirente pone in essere atti incompatibili con la manifestata volontà di adibire a propria abitazione l’immobile. Concludeva, pertanto, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato per difetto di motivazione e per l’impossibilità di trasferire la residenza nel comune ove é sito l’immobile, per causa di forza maggiore, con condanna dell’Ufficio del Registro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
La Commissione Tributaria adita, esaminati attentamente gli atti, con sentenza n° 352 del 09.05.2002, accoglieva integralmente il ricorso in oggetto e le ragioni addotte dal consumatore, evidenziando che la legge non prevede alcun termine temporale entro il quale l’acquirente deve utilizzare a propria abitazione l’immobile acquistato, in quanto la decadenza dai benefici fiscali si verifica nel momento in cui l’acquirente pone in essere atti incompatibili con la manifestata volontà di abitare l’immobile. Nella fattispecie la Commissione ha evidenziato l’assoluta mancanza di responsabilità del consumatore per le ragioni innanzi specificate.
Conseguentemente, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha condannato l’amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio, liquidate forfettariamente in € 300,00.
L’Agenzia delle Entrate, avverso tale sentenza, ha proposto appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale. Appello rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado!
 
Data pubblicazione: giovedì 9 marzo 2006
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