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Occhio ai contratti di finanziamento |
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OCCHIO AI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO Molti consumatori che per l’acquisto di un bene o di un servizio ricorrono al credito al consumo, ovvero sottoscrivono un contratto di finanziamento, fornito dallo stesso venditore, denunziano di essere stati raggirati perché il venditore é inadempiente oppure fallisce. In tal caso il consumatore, nonostante non sia entrato in possesso del bene o abbia fruito del servizio, deve continuare a pagare le rate alla società finanziaria, nella fattispecie assimilata al “terzo in buona fede”. L’art. 42 del Codice del Consumo, approvato recentemente, stabilisce che “nei casi di inadempimento del fornitore di beni o servizi, il consumatore ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore”. Ovviamente le società finanziarie si guardano bene dal sottoscrivere con il venditore un accordo di “esclusiva”. Anzi, spesso nei contratti c’é scritto che non vi é accordo in tal senso. In questi casi il consiglio é: alzare i tacchi e non firmare! L’unica possibilità di svincolarsi da un contratto con una finanziaria si ha quando lo stesso è stipulato a distanza (via internet o per telefono), fuori dai locali commerciali o concernente l’acquisto di una multiproprietà. In tali casi vi sono dieci giorni per recedere da entrambi i contratti.
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| Data pubblicazione:
sabato 11 febbraio 2006 |
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