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ILLEGITTIMA LA TASSA SUI RIFIUTI PIU' ALTA PER LE SECONDE CASE |
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Continuano a pervenirci richieste di informazioni sulla tariffa della nettezza urbana per le seconde case. Ciò in quanto diversi Comuni applicano alle case di villeggiatura una tariffa di nettezza urbana molto più alta (a volte il triplo) di quella addebitata alle prime case dei residenti. Ovviamente il fatto é oggetto di molte lamentele, anche perché i proprietari delle seconde case il più delle volte occupano gli appartamenti per uno o due mesi l'anno e quindi producono molto meno rifiuti. In ogni caso la tariffa più alta é illegittima, poiché il decreto legislativo n° 507/1993, che disciplina la tassa di nettezza urbana, ora tariffa, non fa distinzione fra prime e seconde case. L'art. 65 ha semplicemente stabilito che "la tassa é commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superfice imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso". Ciò significa, ad esempio, che la tariffa può essere più alta per un ristorante o un bar, che notoriamente producono molti rifiuti, ma non per una seconda cvasa rispetto alla prima. Anzi, l'art. 66 del decreto legislativo n° 507/1993 ha dato ai Comuni la facoltà di ridurre del 33% la tariffa per le case occupate stagionalmente. |
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| Data pubblicazione:
martedì 7 febbraio 2006 |
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