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E' TEMPO DI SALDI: SAPPIATE CHE..... |
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In tutte le città é periodo di saldi, la cui disciplina é dettata dal decreto legislativo n° 114/1998. I saldi possono essere praticati soltanto nei periodi stabiliti dalle Regioni che, di fatto, delegano i Comuni. Oramai, però, non si comprende più il senso di questo limite, atteso che un negoziante può decidere di praticare in qualsiasi momento "ribassi dei prezzi", evitando di usare la parola "saldi" nei cartelli e sostituendola, per esempio, con "scontissimi". Inoltre, le vendite promozionali si possono fare e si fanno in qualsiasi momento. Comunque, contrariamente a quanto pensano molti consumatori, va precisato che i saldi non riguardano necessariamente tutta la merce del negozio. Tra l'altro, la normativa impone che gli articoli in saldi debbano essere tenuti separati da quelli in vendita a prezzi normali. E' molto importante sapere che i negozianti devono esporre obbligatoriamente, oltre al prezzo di vendita, anche la percentuale di sconto praticata, sotto pena della sanzione di 1.032 euro. Bisogna anche ricordare che nessuna norma prevede un minimo di sconto, che é completamente libero e può essere anche "sottocosto". Per quanto riguarda i consumatori, va ricordato che non possono protestare né avanzare alcun diritto ad una qualsiasi riduzione di prezzo se, dopo aver comprato un prodotto a saldo (o in qualsiasi vendita straordinaria), lo vedono in un altro negozio ad un prezzo inferiore. Ciò é continua fonte di lamentele, ma i prezzi e sconti sono completamente liberi e i commercianti possono fare come vogliono. E' vero, invece, che il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa agli sconti o ribassi praticati, oltre che alla composizione e qualità della merce. Ovviamente lo sconto deve essere reale e non é consentito maggiorare un prezzo prima di applicare lo sconto, cosicché alla fine il prezzo rimane sempre lo stesso. Per evitare di rimanere vittime di questo stratagemma, basta controllare il prezzo di un capo a cui si é interessati prima che inizi il periodo dei saldi e verificare successivamente se é stata davvero praticata la percentuale di sconto pubblicizzata. Per qualsiasi contestazione sono competenti i Vigili Urbani. Non sono rare, poi, le liti tra consumatori e negozianti che sostengono di non poter rimborsare i clienti per prodotti difettosi, perché non ne sono responsabili o perché l'annullamento dell'operazione di cassa sarebbe vietata dalle norme fiscali. Fortunatamente, la maggior parte dei negozianti svolge la propria attività onestamente e con correttezza. Vi sono, però, molti di essi ai quali, a tutela dei consumatori e del buon nome della stessa categoria dei commercianti, é opportuno ricordare che: -sono responsabili del difetto del prodotto ai sensi dell'art. 132 del Codice del Consumo (D. L n° 206/2005), che sia in saldo o che non lo sia; -sono tenuti a sostituire il prodotto o rimborsare il prezzo ai sensi dell'art. 130 del medesimo Codice, se c'é difetto grave e non riparabile; -possono modificare l'operazione di cassa anche nei giorni successivi, in quanto il registratore é programmato per evidenziare sullo scontrino eventuali "rimborsi per restituzione di vendite", come previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 30 marzo 1992 e una successiva circolare del Ministero delle Finanze del 5 giugno 1992. Occore poi ricordare che durante il periodo dei saldi circola molta merce scadente proprio per la forte domanda dei consumatori. Può essere, quindi, utile qualche suggerimento: -preferire i saldi di articoli venduti in pochissimi numeri e taglie, che sono quelli più attendibili e, generalmente, i più convenienti, trattandosi di merce residua di cui il negoziante ha interesse a disfarsi; -diffidare di chi apre un saldo dopo una vendita promozionale; -per i capi di abbigliamento accertarsi che la composizione eventualmente dichiarata nel cartellino d'accompagnamento corrisponda a quella dell'etichetta vera e propria del prodotto; -non comprare capi d'abbigliamento che non hanno l'etichetta di composizione (obbligatoria) e preferire quelli che hanno anche l'etichetta di manutenzione (facoltativa), ovvero le istruzioni per il lavaggio o pulitura, che é un riscontro afidabile di quella composizione; -preferire i prodotti di marca nota, che nel settore dell'abbigliamento danno più affidamento, ma fare attenzione alla veridicità del marchio esposto, perché vi sono marchi che imitano nelle fattezze o in qualche elemento quelli più noti. BUON ACQUISTO! |
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| Data pubblicazione:
giovedì 23 febbraio 2006 |
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