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DA FEBBRAIO 2006 INTRODOTTA LA "COMUNICAZIONE IVA"
Da Febbraio 2006 inizia il lungo percorso di “rendicontazione” dell’esercizio fiscale e previdenziale 2005.
Dapprima l’Autoliquidazione INAIL, poi la COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA (quest’ultima rappresenta l’argomento di cui tratteremo brevemente in questa sede).
La Comunicazione annuale dati Iva è stata istituita al fine di adempiere ai termini prescritti dalla normativa comunitaria, relativamente al calcolo delle risorse che ogni Stato membro deve versare al bilancio comunitario. L’obbligo previsto, con scadenza alla fine di febbraio di ogni anno, è posto a carico di tutti i contribuenti titolari di partita IVA.
La Comunicazione rappresenta, essenzialmente, una sintesi dell’attività svolta nell’esercizio fiscale appena chiuso. Il modello, di cui si compone la Comunicazione, deve riportare l’indicazione complessiva delle liquidazioni periodiche (ovvero delle risultanze annuali per i contribuenti non tenuti a quest’ultimo adempimento) al fine di determinare l’Iva dovuta o a credito, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio; oltre ad altri dati sintetici relativi ad operazioni effettuate nel periodo.
Nella suddetta Comunicazione non hanno rilevanza le eventuali compensazioni effettuate nell’anno d’imposta, il riporto dell’eventuale credito IVA dell’esercizio precedente, i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito Iva concernente l’anno d’imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso. Tali dati, non influenti all’obiettivo della Comunicazione, hanno grande importanza ai fini soggettivi del singolo contribuente e, pertanto, saranno utilizzati nella DICHIARAZIONE ANNUALE IVA.
Il risultato a cui si perviene con la Comunicazione annuale Iva è diverso da quello della Dichiarazione annuale Iva. Infatti, con la Comunicazione non si ottiene l’autodeterminazione dell’Iva dovuta o a credito, che resta un obiettivo della Dichiarazione annuale.
La sua omissione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 258 a 2.065. Inoltre non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una Comunicazione già presentata, i dati trasmessi potranno essere ripresi unicamente in Dichiarazione annuale.
Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione annuale, in linea di massima, tutti i titolari di partita Iva (imprese, professionisti ecc..), con qualche distinguo. Infatti, non sono soggetti alla presentazione:
· coloro che nell’anno precedente hanno registrato unicamente operazioni esenti;
· i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
· esercenti attività di organizzazioni giochi, intrattenimenti ecc..;
· imprese individuali che hanno fittato l’unica azienda;
· gli organi e amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici;
· Enti locali;
· i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
· le persone fisiche che hanno realizzato, nell’esercizio precedente, un volume d’affari pari o inferiore a Euro 25.822,84.
Il termine di presentazione della Comunicazione, come già accennato, è irrevocabilmente il 28 febbraio di ogni anno (salvo che tale termine non cada di sabato o giorni festivi, in tal caso è prorogato al giorno successivo non festivo). La modalità di presentazione prevista per la Comunicazione è unicamente in via telematica. A tale riguardo la trasmissione potrà avvenire o:
· attraverso intermediari abilitati (dott. e rag. commercialisti, altri soggetti all’uopo autorizzati);
· direttamente dal contribuente, attraverso Entratel o Internet. In tal caso è indispensabile ottenere, preventivamente, le prescritte autorizzazioni alla trasmissione.
Per finire, è opportuno, se non indispensabile, indicare i documenti che ogni intermediario deve rilasciare al contribuente, all’atto dell’assunzione dell’incarico di trasmissione di un qualunque atto o dichiarazione. La documentazione prevista è una dichiarazione, debitamente datata e firmata, che indichi precisamente l’impegno a trasmettere il predetto documento nei termini previsti per legge.
Trascorsi trenta giorni dalla trasmissione telematica, l’intermediario abilitato provvederà a consegnare al contribuente,
che ha conferito l’incarico alla trasmissione, l’originale del documento trasmesso e l’originale della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate competente.
Silvio VENERUSO
Rag. commercialista in Torre del Greco (NA).

 
Data pubblicazione: giovedì 23 febbraio 2006
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